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Regione Piemonte AZIENDA SANITARIA
LOCALE N. 18
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Alba , 06/09/2006 Prot. REG_ASL18.07/09/2006.0044011.P
OGGETTO : D.L. 24/04/06 n. 219 – Codice comunitario sui medicinali.
In seguito all’entrata in vigore (6/7/2006) del Decreto di cui all’oggetto, sono venute a determinarsi alcune variazioni sulle modalità prescrittive in merito a: ricetta ripetibile, ricetta non ripetibile, che si possono così sintetizzare:
ricetta ripetibile: nel precisare che la ricetta ripetibile non necessita del cognome e nome del paziente, anche se è preferibile che vi siano, si precisa che, a partire dalla data suelencata, le ricette di cui al presente punto hanno validità di 10 volte in sei mesi (6 volte in 3 mesi se redatte prima del 6/7/2006).
Fanno eccezione le ricette ripetibili contenenti prescrizioni di medicinali stupefacenti (Tab. II – Sez. E) quali le benzodiazepine ad azione ansiolitica (Tavor, Minias etc.), che hanno validità di tre volte in trenta giorni. La prescrivibilità di più confezioni esclude la ripetibilità della ricetta (es.: Minias gocce 2 confezioni indica la volonta’ del medico di far somministrare al paziente solo 2 confezioni, e quindi la ricetta, se evasa completamente, diventa non più ripetibile).
ricetta non ripetibile: a tal proposito il Ministero della Salute ha precisato che l’indicazione del codice fiscale in luogo del nome e cognome del paziente deve intendersi obbligatoria quando l’interessato non voglia far comparire il nome e cognome; in sintesi si può affermare che le ricette non ripetibili possono essere spedite purchè riportino il codice fiscale o, in alternativa, il nome e cognome del paziente oppure entrambi (è dunque sufficiente che vi sia la sola indicazione del nome e cognome senza il codice fiscale). E’ comunque da ritenersi, per le ricette SSN, necessaria la presenza di codice fiscale più cognome e nome, per una completa identificazione del paziente, ai fini dei controlli sulla sicurezza della terapia.
L’obbligo dell’ indicazione del codice di esenzione riguarda le sole ricette SSN.
E’ confermato il rispetto della riservatezza dei trattamenti nei casi in cui disposizioni di carattere speciale lo prevedano, come nel caso dei farmaci Retrovir ed Hemofil, per la cui prescrizione è prevista l’apposizione delle sole iniziali.
Aggiornamento Tabelle stupefacenti – Tramadolo – D.M. 19/06/06:
le disposizioni riguardanti il principio attivo Tramadolo si possono così sintetizzare:
esclusione della sostanza “Tramadolo” dalla Tabella II, Sez. B del Testo Unico sugli stupefacenti
esclusione delle composizioni contenenti “Tramadolo” dalla Tabella II Sez. D del Testo Unico sugli stupefacenti.
Dal 12/7/2006 il principio attivo Tramadolo ed i relativi medicinali non sono più soggetti alla disciplina sugli stupefacenti; la dispensazione delle specialità medicinali e delle preparazioni galeniche a base di Tramadolo resta soggetta a ricetta non ripetibile.
IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
(Dott. BATTAGLIA Vittorio)