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Alba , 15/03/2006 Prot. 0013871/P del 16.03.2006
OGGETTO : Legge n. 49/2006 di conversione del D.L. n. 272/2005 – Disposizioni in materia di stupefacenti. – Precisazioni.
1) nuove tabelle stupefacenti (art.14): le tabelle stupefacenti I – VI sono sostituite da due tabelle, la tabella I (sostanze come tali) e la tabella II (specialità medicinali), la quale si articola nelle sezioni A, B, C, D ed E.
Criteri per la formazione delle tabelle:
nella sezione A della tabella II sono indicati:
i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi
i medicinali di cui all’allegato III bis al presente testo unico
i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica.
I barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono.
i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A.
I barbiturici ad azione antiepilettica e quelli a breve durata d’azione.
Le benzodiazepine, i derivati pirazolo pirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza.
le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica.
1) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine.
Nella sezione E della tabella II sono indicati in particolare:
le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione, quando, per la loro composizione, ….. possono dar luogo a pericolo di abuso……. di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
Medicinali prescrivibili con ricetta a ricalco modello ministeriale se per terapia del dolore severo neoplastico o degenerativo (allegato III bis – Legge 8/2/2001, n.12, per i segg. principi attivi: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, idromorfone).
numero copie: triplice copia a ricalco per le prescrizioni in regime di SSN e duplice copia per le altre. Di tali copie una è conservata dal Farmacista ed una dall’assistito; va ricordato che già in precedenza non è più fatto obbligo al Medico prescrittore di detenere una copia per sei mesi.
Prescrizione: la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi fra di loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a 30 giorni.
Il presente modello di ricetta è utilizzato anche nei trattamenti di disassuefazione dalle tossicodipendenze, nel rispetto del piano terapeutico e viene anche utilizzato dai Medici ai fini di approvvigionamento per uso professionale urgente, limitatamente ai farmaci dell’allegato III bis; per gli altri medicinali stupefacenti i Medici devono avvalersi della ricetta in triplice copia.
Per tutti gli altri farmaci della tabella II sezione A, fino a nuove disposizioni, si continua ad utilizzare il ricettario ministeriale giallo oppure quello a ricalco, per una cura non superiore a trenta giorni e per un solo principio attivo, tenendo anche conto del fatto che il Medico può prescrivere una terapia per la durata di trenta giorni ma che per il SSN restano concedibili solo due confezioni (o tre, se vi è patologia) per ricetta; in tal caso le confezioni eccedenti e necessarie a coprire il fabbisogno di trenta giorni sono a carico del paziente. Converrebbe, in ogni caso, che il Medico prescrittore, sul ricettario a ricalco, specificasse “terapia del dolore cronico” per distinguere quest’ultimo dal dolore acuto dovuto a fratture o coliche.
Elementi della ricetta:
cognome e nome dell’assistito o del proprietario dell’animale
dose prescritta, posologia e modo di somministrazione
indirizzo, numero telefonico e timbro personale del Medico
data e firma del Medico.
Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
Medicinali prescrivibili: quelli compresi nella tabella II, sezioni B, C e D
Termine di validità della ricetta: trenta giorni; essa dovrà contenere cognome e nome del paziente, data di prescrizione e firma del Medico.
Deve contenere: data, prescrizione e firma del Medico.
Medicinali prescrivibili: quelli compresi nella tabella II, sezione E
Termine di validità della ricetta: trenta giorni.
Nella tabella II sezione A sono compresi:
flunitrazepam (Roipnol, Darkene, Valsera)
buprenorfina (Transtec, Triquisic, Temgesic)
Conseguentemente tali medicinali, anche i non iniettabili, sono soggetti alla ricetta modello ministeriale a ricalco (nelle more dell’adozione di un nuovo modello a ricalco, si ritiene possibile la utilizzazione del ricettario ministeriale giallo madre-figlia e di quello vecchio a ricalco).
Nella tabella II, sezione B sono compresi:
mepromabato (Quanil)
etizolam (Depas, Pasaden).
Circolare del Ministero della Salute del 3/3/2006, a firma del Direttore Generale Dott. De Giuli:
Per ciò che si riferisce alle preparazioni di cui alle vecchie tabelle I e III (oggi comprese nella tabella II) è consentito, in attesa che sia approvato il nuovo ricettario, il temporaneo uso del ricettario a madre-figlia (ministeriale speciale giallo), così come del ricettario a ricalco previsto per le prescrizioni dei medicinali di cui all’allegato III bis.
Per quanto riguarda i limiti prescrittivi del flunitrazepam (Roipnol) per uso orale, rimane valida la limitazione ad una sola confezione, per ciascuna ricetta, qualsiasi sia il dosaggio, su ricettario giallo od a ricalco vecchio tipo.
REGISTRO DI ENTRATA E USCITA STUPEFACENTI
Sono soggetti all’obbligo di registrazione sul registro entrata e uscita gli stupefacenti compresi nella Tabella II, sezioni A, B e C.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DELLA
S.O.C.
ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
(Dott. BATTAGLIA
Vittorio)